Avvocato: cos’è l’amministrazione di sostegno?

Con il termine Amministratore di Sostegno si intende una figura istituita per coloro che non sono in grado di soddisfare i propri interessi a causa di malattie o disturbi fisici e/o mentali, anche parzialmente o temporaneamente. Attraverso la L. 6/2004 viene regolamentata l’amministrazione di sostegno, che insieme all’interdizione e alla inabilitazione, costituiscono gli istituti di tutela presenti nel nostro ordinamento. La volontà è quella di proteggere determinati soggetti attraverso interventi di supporto, temporanei o permanenti, più semplici delle consuete pratiche di interdizione o inabilitazione. Vale la pena sottolineare che queste tre istituzioni sono incompatibili tra loro: in ogni caso, sarà possibile chiedere al giudice di revocare un provvedimento concesso per sostituirlo con un altro corrispondente. I beneficiari dell’amministrazione di sostegno possono intraprendere le azioni necessarie in qualsiasi circostanza per soddisfare le esigenze della loro vita quotidiana. Anziani e disabili, anche alcolisti, tossicodipendenti, detenuti e malati terminali, anche in previsione della loro futura incapacità, possono avere necessità di una figura di sostegno che aiuti loro a prendersi cura dei beni e della persona. L’Amministratore di sostegno dovrà essere nominato da un giudice attraverso un procedimento giudiziario. Per insataurare l’iter giudiziario, occorre presentare un apposito ricorso redatto da un avvocato che si occupi di amministrazione di sostegno https://www.avvocatocivilistaroma.it/amministrazione-di-sostegno-roma/

Il procedimento

Il ricorso per la nomina dell’Amministratore di Sostegno deve indicare i dati personali del beneficiario, la sua residenza abituale, il motivo della richiesta di nomina, il nome e la residenza del coniuge, i discendenti del beneficiario nonché fratelli e conviventi. Il giudice tutelare ascolterà di persona il soggetto interessato e prenderà in considerazione le sue esigenze e richieste oltre a quelle del personale interessato. Il giudice provvederà entro il termine di 60 giorni dalla richiesta alla nomina di un’amministratore di sostegno attraverso un decreto motivato e immediatamente esecutivo. Se il decreto riguarda un soggetto minorenni, il provvedimento potrà essere emesso solo nell’ultimo anno della minore età e potrà diventare esecutivo al raggiungimento della maggiore età. Se invece l’interessato è una persona interdetta o inabilitata, il decreto può essere attuato dalla pubblicazione del giudizio con il quale viene revocata l’interdizione o l’inabilitazione. Se necessario, il giudici tutelare può adottare anche misure urgenti (cioè prima del termine di sessanta giorni) per la tutela dell’interessato al fine di proteggere e gestire i loro beni. Può anche nominare un amministratore di sostegno temporaneo ed indicare le azioni che è autorizzato ad eseguire. Le urgenze possono essere evidenziate nel momento in cui viene presentato il ricorso. È molto importante che al momento della presentazione del ricorso, siano chiari le motivazioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore. Più dettagliata sarà l’istanza più semplice sarà l’istruttoria del giudice.

Chi può essere amministratore

La normativa sottolinea che la scelta dell’amministratore di sostegno viene effettuata ad esclusivo interesse del soggetto destinatario. Nel determinare la figura di sostegno, il giudice tutelare sceglierà un coniuge (non separato legalmente), una persona convivente, un padre, una madre, un figlio, un fratello o una sorella e parenti al di sotto del quarto grado quando possibile. La parte interessata può anche designare il proprio amministratore di sostegno in previsione della sua incapacità futura attraverso un contratti pubblici o un’accordo privato ​​autenticato. Se la persona nominata muore o è impossibilitata per causa grave, il giudice può nominare un’altro amministratore di sostegno. Quando il giudice tutelare lo ritiene opportuno, può anche nominare un’altra persona che reputa idonea all’ufficio di amministratore di sostegno, oppure il legale rappresentante di una fondazione o un’associazione.

I doveri dell’amministratore

Gli amministratori di sostegno non possono ottenere alcun compenso per le loro attività e hanno responsabilità specifiche nell’esecuzione della nomina. In primo luogo, deve considerare le esigenze e i desideri del beneficiario. In caso di disaccordo con quest’ultimo, deve informare immediatamente il beneficiario sugli atti da compiere e il giudice tutelare per l’azione da intraprendere. In caso di conflitto, scelta o comportamento dannoso o negligenza nel perseguimento di interessi o nel soddisfacimento di bisogni o esigenze dei beneficiari, questi ultimi, il pubblico ministero o altre persone (coniuge, familiari, parenti, ecc.) possono presentare ricorso al giudice, il quale prenderà le misure appropriate attraverso un decreto. L’amministratore di sostegno deve presentare periodicamente al giudice tutelare la relazione sulle attività svolte e sulle condizioni di vita del beneficiario. Secondo la richiesta del giudice, se esistono i motivi e le condizioni, l’amministratore può essere sostituito. Come accennato in precedenza, se le condizioni per la determinazione delle condizioni di sostegno non esistono più, può essere revocata attraverso una richiesta motivata.